Perché gli odontoiatri devono conseguire i crediti ECM

odontoiatria crediti ecmGli odontoiatri sono tenuti a frequentare dei corsi di aggiornamento per svolgere al meglio la propria professione. A tal fine, il professionista deve periodicamente frequentare i corsi ECM (quest’ultimo, acronimo di Educazione Continua in Medicina) che, al loro termine, rilasciano dei crediti formativi o crediti ECM.

Grazie ai corsi di formazione continua, gli odontoiatri hanno la possibilità di acquisire nuove competenze, al passo con i tempi, e di affinare le proprie capacità garantendo un servizio sanitario di prim’ordine dal punto di vista qualitativo.

Ogni anno tutti gli operatori del settore della salute hanno l’obbligo di prendere parte a degli eventi formativi e di conseguire, nel corso del triennio di riferimento, 150 crediti. I crediti vengono attribuiti dai cosiddetti provider, cioè degli enti riconosciuti dal Ministero della Salute, certificando l’idoneità di quest’ultimi a fornire un servizio di educazione formazione. Esempi di provider sono le Università, gli Istituti Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale, le Società Scientifiche e tanto altro ancora.

I crediti ECM rappresentano un modo per dare una quantificazione dal punto di vista numerico del fabbisogno di aggiornamento del professionista operante nel settore sanitario. Grazie alla partecipazione ai corsi ECM, sarà possibile aumentare il proprio bagaglio di conoscenze sia sul piano teorico che pratico.

Conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti ECM

Gli odontoiatri, così come qualunque professionista operante nel settore della sanità sia pubblica che privata, hanno l’obbligo di conseguimento dei crediti formativi ECM. Le modalità per l’ottenimento di tali crediti sono stabilite dalla Commissione Nazionale ECM istituita presso il Ministero della Salute.

L’obbligo di aggiornamento è sancito dalla legge n. 214/2011, secondo cui il mancato adempimento da parte del professionista produce un illecito disciplinare passibile di una sanzione stabilita dall’ordinamento professionale di appartenenza. Questa legge si riferisce sia a tutti coloro i quali svolgono delle professioni sanitarie sia ad altri liberi professionisti per i quali vi è l’obbligo di aggiornamento professionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *