Procedure, difficoltà, errori che potrebbe commettere il fiscalista e richiesta di risarcimento del danno subito.
L’apertura di una nuova attività passa prima di tutto dalla scelta della forma giuridica da adottare: ditta individuale, società di persone, società di capitali. Sicuramente la costituzione e la successiva gestione e meno onerosa per le ditte individuali, che possono anche assumere la forma di imprese familiari, mentre le società di capitali sono le più costose; questo è dovuto al fatto che le società di capitali, siano esse società a responsabilità limitata (srl) o società a responsabilità limitata semplificata (srls) sono costrette alla tenuta della contabilità ordinaria e al deposito del bilancio annuale presso la competente Camera di Commercio.
Le imprese individuali, nel primo anno di attività, sono invece nella facoltà di scegliere il regime contabile da applicare che può, ovviamente, essere quello ordinario, ma la scelta ricade sempre su regimi semplificati e, negli ultimi anni, sul regime forfettario, che consente di non tenere i registri contabili e di sottoporre a tassazione una percentuale prestabilita, in funzione dell’attività esercitata, del fatturato realizzato nell’anno.
Una volta effettuate tali scelte, l’imprenditore deve procedere alla comunicazione unica al registro delle imprese della Camera di Commercio (comunica); questa avvierà l’istruttoria per l’iscrizione al registro delle imprese, che potrebbe essere estremamente semplice nel caso di attività non sottoposte a requisiti particolari, come ad esempio per il settore edile, oppure complicata come nel settore dell’impiantistica: idraulici, elettricisti, impianti di sollevamento, ecc. L’istruttoria è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti indispensabili per esercitare l’attività dichiarata.
Per quanto è di competenza degli altri enti coinvolti, come Inps, Inail, Agenzia delle entrate, la Camera di Commercio si occupa semplicemente di inoltrare loro le informazioni fornite, in sede di inizio attività, per lo svolgimento delle rispettive istruttorie.
Al registro delle imprese spetta il ruolo più delicato: la verifica dei requisiti che devono possedere gli imprenditori per esercitare l’attività dichiarata, mentre gli altri enti si occupano in buona sostanza di elaborare le informazioni ricevute, fornendo come esito le posizioni attribuite, prima tra tutte il certificato di attribuzione della partita iva.
Per svolgere tali incombenze è necessario il possesso un indirizzo di posta elettronica certificata e una carta nazionale dei servizi (CNS), un dispositivo che incorpora al suo interno la firma digitale ed il certificato di autenticazione, ossia le credenziali che consentono l’accesso ai siti della pubblica amministrazione. È inoltre indispensabile avere una convenzione con la Camera di Commercio, necessaria per l’invio delle pratiche e il pagamento dei relativi diritti e bolli obbligatori.
Già queste prime incombenze, come si può capire, sono di estrema difficoltà per un aspirante imprenditore, tanto che questi è praticamente tenuto a rivolgersi a un consulente, che negli ultimi anni la cronaca giornalistica ha voluto definire come il fiscalista, termine non precisato dalla legge ma diffuso nel linguaggio corrente.
La scelta del fiscalista è spesso sottovalutata dall’aspirante imprenditore, che si limita a fondarla sul passa parola o sul consiglio dell’amico; inoltre uno dei criteri di scelta principale è rappresentato dall’onorario preventivato.
È molto difficile poter valutare la preparazione del fiscalista, perché quasi nessun neo imprenditore ha la conoscenza necessaria della burocrazia che si cela dietro le molte pratiche da espletare; per tale motivo sarebbe consigliabile avere colloqui conoscitivi con vari operatori, non fondando la scelta sul prezzo ma sull’impressione ricevuta.
Non è raro che, malauguratamente, il fiscalista commetta errori dovuti a imprudenza e imperizia negli adempimenti.
È pertanto consigliabile che l’imprenditore, al fine di valutare eventuali responsabilità di chi ha assunto l’incarico, si rivolga a legali che padroneggino anche la materia commerciale e che siano, pertanto, nella competenza di comprendere senza indugi eventuali errori e di chiedere, nel caso, il risarcimento dei danni subiti a chi li ha commessi.